IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
                           PREMESSA IN FATTO
    Con  ricorso, depositato il 3 giugno 1988, il dott. Claudio Colova
 ha chiamato in giudizio  il  Credito  romagnolo,  chiedendo  che  gli
 fossero riconosciute, come permessi retribuiti, le assenze dal lavoro
 nelle mattine del 4,  27  e  29  maggio  1987,  e  che  esso  Credito
 romagnolo  fosse,  conseguentemente,  condannato al pagamento, in suo
 favore, della somma di L. 168.979.
    Premesso  di  essere  dipendente  del  credito  convenuto,  con la
 qualifica di impiegato, il ricorrente ha specificato che, durante  la
 giornate  del  4,  27  e  29 maggio 1987, si era dovuto assentare dal
 lavoro per recarsi presso l'ospedale militare, e  precisamente,  alla
 commissione  medica  ospedaliera  di Bologna, per essere sottoposto a
 visita medica per il riconoscimento o meno dell'idoneita' al servizio
 militare incondizionato (ai fini del richiamo delle armi).
    Ha,  anche,  aggiunto  che,  nonostante le predette visite mediche
 fossero state ordinate dall'autorita' militare in giornate  ed  orari
 predeterminati,   il  Credito  romagnolo,  datore  di  lavoro,  aveva
 indicato, nella busta paga del mese di dicembre 1987, le tre  mattine
 in  questione  sotto  la  voce  "assenza  non  retribuita",  con  una
 diminuzione della retribuzione pari a L. 168.979.
    La  S.p.a.  Credito  romagnolo,  costituitasi  ritualmente, non ha
 contestato i fatti, ma ha escluso il proprio obbligo di pagamento, da
 porsi,  comunque,  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza
 sociale (I.N.P.S.), di cui ha chiesto la chiamata in causa.
   All'udienza  del  29  settembre  1988,  il  pretore  ha disposto la
 chiamata in  causa  dell'istituto  previdenziale,  che,  costituitosi
 regolarmente, ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
    L'I.N.P.S.  e'  stato  chiamato in causa, quale ente gestore della
 Cassa per il  trattamento  di  richiamo  alle  armi  degli  impiegati
 privati, ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 653.
    Il   Credito   romagnolo  ha  escluso,  contrariamente  alla  tesi
 sostenuta dal ricorrente, la possibilita' di equiparare, in  mancanza
 di  specifica  disciplina,  l'assenza dal lavoro, per sottoporsi alle
 visite mediche precedenti il  richiamo,  all'assenza  al  lavoro  per
 adempiere al richiamo alle armi.
    Infatti,  posto  che  l'art.  95,  del c.c.n.l. di categoria si e'
 limitato a disporre che "al lavoratore richiamato alle armi spetta il
 trattamento  di  legge",  la  disciplina legislativa, contenuta nella
 legge 10 giugno 1940,  n.  653,  ha  previsto  la  corresponsione  di
 determinate  indennita'  agli  impiegati privati richiamati alle armi
 (art. 1).
    I  successivi  artt.  3 e 8 della medesima legge hanno disposto la
 costituzione presso l'I.N.P.S. della  cassa  per  il  trattamento  di
 richiamo  alle  armi  degli  impiegati privati ed il versamento di un
 contributo a favore dell'istituto previdenziale, da parte dei  datori
 di  lavoro,  fissato  in  un'aliquota  percentuale della retribuzione
 corrisposta a ciascun  dipendente  (art.  3)  e  che  le  indennita',
 previste  dall'art. 1, sono pagate dal datore di lavoro all'impiegato
 per conto della cassa che provvede al loro rimborso.
    Infine,  l'art.  18  ha imposto il pagamento, a carico della cassa
 della indennita' di cui all'art. 1 anche se il datore di  lavoro  non
 abbia provveduto al pagamento dei contributi.
    La   normativa   sopra   richiamata  esclude  la  possibilita'  di
 estendere, al di  fuori  delle  ipotesi  espressamente  previsti,  il
 trattamento  indennitario  anche ad altri casi, come quello del dott.
 Coliva: assenze dal lavoro  per  essere  sottoposto  ad  accertamenti
 sanitari di idoneita' al richiamo alle armi.
    Del  resto, un precedente giurisprudenziale - sia pure non recente
 - e' significativo, in quanto la Corte di cassazione ha affermato che
 "le   disposizioni   di   legge  che  garantiscono  il  diritto  alla
 retribuzione ai  lavoratori  richiamati  alle  armi  hanno  carattere
 eccezionale  e  non possono percio' trovare applicazione oltre i casi
 tassativamente previsti" (Cass. civ. sez II 4 settembre 1958 n. 2961,
 mass. Foro It.).
    Ne'  diversa  soluzione  sembra potersi adottare per effetto della
 legge 3 maggio 1955, n. 370, che,  all'art.  4  ha  sancito:  "per  i
 rapporti  di  lavoro  dei  prestatori  d'opera  i quali, all'atto del
 richiamo alle armi per qualunque esigenza delle  forze  armate,  sono
 alle  dipendenze  di  un  privato  datore  di  lavoro  si  applica la
 disposizione del secondo comma dell'art. 2111 del c.c., in  relazione
 al  primo e terzo comma dell'art. 2110 dello stesso codice"; in altri
 termini, soltanto ed esclusivamente per il  richiamo  alle  armi,  e'
 stato  garantito  lo  stesso  trattamento  previsto per il lavoratore
 assente per malattia.
    Tuttavia,  per  il  caso  del  ricorrente,  per le considerazioni,
 svolte in precedenza, e' da escludere  una  siffatta  equiparabilita'
 ossia  non  e' consentita un'equiparazione fra le visite mediche, cui
 e' stato  sottoposto  il  Coliva,  e  la  malattia,  non  sussistendo
 un'incapacita'  lavorativa  determinata  dall'alterazione dello stato
 psico-fisico del recorrente.
    A  questo punto, il pretore ritiene di non potere decidere il caso
 sottoposto al suo esame, se prima la Corte costituzionale non accerti
 la legittimita' costituzionale meno dell'art. 1 della legge 10 giugno
 1940, n. 653,  nella  parte  in  cui  non  prevede  il  pagamento  di
 un'indennita'  all'impiegato  privato  che  sia  sottoposto  a visita
 medica ai fini del riconoscimento dell'idoneita' al servizio militare
 incondizionato e, quindi, ai fini del richiamo alle armi.
    Infatti,  posto  che  l'art.  2, secondo comma, della Costituzione
 impone l'obbligo del servizio militare e rilevato che le assenze  per
 essere  sottoposto alle dette visite, durante le giornate del 4, 27 e
 29 maggio 1987,  sono  avvenute  per  il  ricorrente  in  adempimento
 dell'obbligo  previsto  dall'art.  52 della Costituzione e per ordine
 dell'autorita' militare, si puo' con sufficiente  certezza  affermare
 che  quelle  visite costituiscono accertamenti prodromici ai fini del
 richiamo alle armi.
    Ed,  allora,  appare evidente che l'art. 1 della legge n. 653/1940
 sia in contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  in  quanto  non
 equipara  il richiamo alle armi alla visita medica per l'idoneita' ai
 fini del rimborso medesimo e, per questo secondo  caso,  non  prevede
 l'erogazione dell'indennita', indicante dalla detta normativa.